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DONNE IN CAMPO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

L’intervento è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con lo scopo di valorizzare e potenziare il ruolo delle donne in agricoltura, attraverso una dotazione finanziaria che per l’annualità 2020 si attesta in € 15 milioni.

Con il successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 09 luglio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2020), sono state definite specifiche disposizioni.

L’ultimo passo per rendere operativo l’intervento (Misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura) è stata l’approvazione e, conseguente, pubblicazione delle Istruzioni Applicative da parte di ISMEA. Un regime di aiuto avente lo scopo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la realizzazione di progetti imprenditoriali, attraverso la concessione di un mutuo a tasso zero, dell’importo nominale massimo di € 300 mila e della durata compresa tra un minimo di 5 anni, e fino a 15 anni (comprensivi del periodo di pre-ammortamento)

Di seguito le principali caratteristiche della misura agevolativa, avente in ISMEA il soggetto gestore:

  • La finalità è quella di favorire lo sviluppo ed il consolidamento di imprese (micro, piccole e medie in qualsiasi forma costituite) condotte ed amministrate da donne, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli;
  • L’intervento si concretizza nella possibilità di ottenere un finanziamento, ovvero un mutuo agevolato (erogato direttamente da ISMEA) a tasso zero, per un importo non superiore al 95% delle spese ammissibili;

Mutuo, in ogni caso, dell’importo nominale non superiore a € 300 mila e di durata variabile da un minimo di 5, ad un massimo di 15 anni, comprensivi del periodo di pre-ammortamento (il cui rimborso è previsto avvenga in rate costanti posticipate);

  1. I progetti di sviluppo o consolidamento di aziende agricole (ovvero che esercitano esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., in base a quanto desumibile dal Registro imprese) condotte da imprenditrici (iscritte alla gestione previdenziale agricola) devono perseguire  i seguenti obiettivi/finalità:

i) miglioramento del rendimento e della sostenibilità aziendale,

ii) miglioramento delle condizioni agronomiche ed ambientali,

iii) igiene e benessere degli animali,

iv) realizzazione e miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e modernizzazione dell’agricoltura.

Spese ammissibili risultano essere:

  • lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo dell’investimento da realizzare;
  • le opere agronomiche, le opere edilizie e gli oneri per il rilascio delle relative concessioni;
  • l’acquisto di macchinari, attrezzature e la realizzazione impianti;
  • l’acquisto di beni pluriennali;
  • l’acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell’investimento da realizzare;
  • i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione dello studio di fattibilità, non può superare il 12% dell’investimento da realizzare;
  • la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’azienda beneficiaria, funzionali al progetto proposto.

Rientrano, invece, tra i costi non ammissibili:

  • l’acquisto di diritti di produzione, l’acquisto di animali;
  • gli investimenti di sostituzione di beni esistenti, così come l’acquisto di beni usati;
  • la costruzione o ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l’attività prevista nel progetto aziendale;
  • i lavori in economia;
  • l’Imposta sul Valore Aggiunto (ad eccezione dei casi in cui la stessa non sia recuperabile);
  • gli interventi effettuati prima della data di ammissione all’agevolazione.

– la beneficiaria, al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, è tenuta ad apportare una quota di capitale proprio (anche mediante la stipula di un ulteriore finanziamento) in misura non inferiore al 20% del valore delle spese ritenute ammissibili;

– parallelamente è richiesto il rilascio di garanzie su beni immobili (o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta) il cui valore sia pari (almeno) al 120% dell’importo nominale del mutuo agevolato concesso da ISMEA (e per la medesima durata del piano di ammortamento).

Le domande di sostegno presentate è previsto vengano istruite, da ISMEA, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione (bando a sportello).

Alla domanda di ammissibilità (da gestire integralmente sul portale ISMEA previo accreditamento) è stabilito debba essere allegato anche uno studio di fattibilità del progetto.

A fronte dell’ammissione all’agevolazione (provvedimento di concessione del mutuo agevolato), prevista la sottoscrizione del contratto di finanziamento, la cui erogazione è disposto avvenga in un’unica soluzione.

La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro 12 o 24 mesi (in base a quanto previsto nel contratto di mutuo) decorrenti dalla data di ammissione all’intervento.

Il mancato rispetto di tali tempistiche (così come, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento di una rata per oltre un anno, la destinazione ad usi diversi rispetto a quelli previsti nel progetto dei beni realizzati/acquistati o il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e controllo) comporta la revoca dell’agevolazione.

In quanto  concessa in attuazione del Regolamento Ue n. 702/2014 tale misura di sostegno  risulta cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione assunta da ISMEA.

Per ulteriori approfondimenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152