News

DISTRIBUZIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI: DAL 1° NOVEMBRE SCATTANO LE LIMITAZIONI

Sulla base di disposto dall’articolo 25 del Regolamento 10/R del 2007, a decorrere dal prossimo 01 novembre, per quanto concerne le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) è prevista la riattivazione del cosiddetto Bollettino Nitrati (avente cadenza bi-settimanale – pubblicazione nelle giornate del lunedì e giovedì).

Il periodo di applicazione riguarda i mesi di novembre e febbraio (per un periodo di divieto pari a complessivi 28 giorni, anche non continuativi).

A decorrere dal 01 dicembre, invece, il divieto è continuativo per un arco temporale di 62 giorni (ovvero fino al 31 gennaio).

Il bollettino è da ritenersi applicabile in relazione alla distribuzione in campo di liquami e digestati non palabili, materiali assimilati ai liquami e acque reflue, quando distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale o su terreni con residui colturali.

Parallelamente, si evidenzia che:

– è comunque sempre vietato lo spandimento su suoli gelati, innevati, con falda affiorante o saturi d’acqua;

– in caso di distribuzione su suolo nudo, il divieto di distribuzione è applicabile dal 1 novembre al 28 febbraio di ogni anno.

(link utile per la consultazione del Bollettino Nitrati: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/lutilizzo-agronomico-dei-reflui-zootecnici-dei-digestati – funzione: La bacheca dei bollettini)

A fronte di quanto sopra si evidenzia che per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. del 26 febbraio 2021 in materia di Misure straordinarie per la tutela della Qualità dell’Aria, per tutti i 947 comuni rientranti nell’ambito degli areali Pianura e Collina, è stato introdotto il cosiddetto meccanismo del semaforo (rilevazioni effettuate su base previsionale, tre volte a settimana) – link per la consultazione: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/

In caso, quindi, di attivazione del primo livello di allerta, è da ritenersi applicabile la seguente, ulteriore, limitazione:

divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.

Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;

iniezione profonda (solchi chiusi);

sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:

·  spandimento a raso in strisce;

·  spandimento con scarificazione.

Ne consegue che al fine di verificare, nelle aree interessate (ovvero in primis le ZVN), l’eventuale possibilità di distribuzione degli effluenti zootecnici, risulta necessario considerare l’andamento di entrambe i suddetti metodi di rilevazione.