28.10.2021
Sulla base di disposto dall’articolo 25 del Regolamento 10/R del 2007, a decorrere dal prossimo 01 novembre, per quanto concerne le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) è prevista la riattivazione del cosiddetto Bollettino Nitrati (avente cadenza bi-settimanale – pubblicazione nelle giornate del lunedì e giovedì).
Il periodo di applicazione riguarda i mesi di novembre e febbraio (per un periodo di divieto pari a complessivi 28 giorni, anche non continuativi).
A decorrere dal 01 dicembre, invece, il divieto è continuativo per un arco temporale di 62 giorni (ovvero fino al 31 gennaio).
Il bollettino è da ritenersi applicabile in relazione alla distribuzione in campo di liquami e digestati non palabili, materiali assimilati ai liquami e acque reflue, quando distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale o su terreni con residui colturali.
Parallelamente, si evidenzia che:
- è comunque sempre vietato lo spandimento su suoli gelati, innevati, con falda affiorante o saturi d'acqua;
- in caso di distribuzione su suolo nudo, il divieto di distribuzione è applicabile dal 1 novembre al 28 febbraio di ogni anno.
(link utile per la consultazione del Bollettino Nitrati: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/lutilizzo-agronomico-dei-reflui-zootecnici-dei-digestati - funzione: La bacheca dei bollettini)
A fronte di quanto sopra si evidenzia che per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. del 26 febbraio 2021 in materia di Misure straordinarie per la tutela della Qualità dell’Aria, per tutti i 947 comuni rientranti nell’ambito degli areali Pianura e Collina, è stato introdotto il cosiddetto meccanismo del semaforo (rilevazioni effettuate su base previsionale, tre volte a settimana) – link per la consultazione: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/
In caso, quindi, di attivazione del primo livello di allerta, è da ritenersi applicabile la seguente, ulteriore, limitazione:
divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.
Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
‒ distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
‒ iniezione profonda (solchi chiusi);
‒ sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
· spandimento a raso in strisce;
· spandimento con scarificazione.
Ne consegue che al fine di verificare, nelle aree interessate (ovvero in primis le ZVN), l’eventuale possibilità di distribuzione degli effluenti zootecnici, risulta necessario considerare l’andamento di entrambe i suddetti metodi di rilevazione.
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15.09.2021
Il periodo di applicazione si concluderà il prossimo 15 aprile 2022. I divieti riguardano la distribuzione di fertilizzanti contenenti azoto e lo spandimento degli effluenti zootecnici, oltre alla combustione all’aperto di paglie e residui vegetali
Le motivazioni sono da ricondursi alla procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia per il superamento dei limiti fissati in relazione all’inquinamento atmosferico generato dalle polveri sottili, oltre che alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea lo scorso 10 novembre 2020.
Una condizione che interessa, innanzitutto le regioni del Bacino Padano e che impone l’adozione di specifici interventi destinati ad incidere anche sul regolare svolgimento delle attività agricole e zootecniche.
In tal senso la Regione Piemonte con un provvedimento assunto lo scorso 26 febbraio, ha definito le misure straordinarie in materia di qualità dell’aria.
Disposizioni che entreranno in vigore dal 15 settembre e che dovranno essere rispettate fino al prossimo 15 aprile 2022.
Tre gli ambiti direttamente interessati, ovvero la mobilità veicolare, il riscaldamento domestico e l’agricoltura.
Sono complessivamente 947 i comuni piemontesi coinvolti, riconducibili alle aree riguardanti l’agglomerato di Torino, la zona di pianura e la zona collinare. Risultano, quindi esclusi, i territori ricadenti in Comuni facenti parte dell’area montana (per verificare l’elenco dei Comuni piemontesi interessati, clicca qui).
L’attivazione delle misure è previsto avvenga sulla base delle previsioni formulate dall’ARPA Piemonte, attraverso un bollettino aggiornato tre volte a settimana nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, con lo scopo di prevenire il superamento del valore limite giornaliero di polveri sottili. Bollettino con cui sono elaborate le previsioni inerenti l’attivazione di specifici livelli di allerta, al cui raggiungimento è stabilito sia necessario rispettare le limitazioni recentemente introdotte (link utile per la consultazione: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/).
Nello specifico per quanto concerne il settore agricolo le misure straordinarie da rispettare, al raggiungimento del primo livello di allerta (colore arancio) prevedono:
In termini più ampi, inoltre, per l’intero periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile è sempre vietato l’abbruciamento di residui vegetali; per quanto concerne il settore risicolo, tale limitazione interessa un periodo più ampio, compreso tra il 1° settembre ed il 15 aprile.
Sono fatte salve esigenze connesse ad emergenze fitosanitarie (su indicazione dell’autorità competente), così come le aree risicole con suoli asfittici.
Per quanto concerne, invece, la zona di Montagna, stante la non inclusione nell’ambito delle aree in cui si applicano le misure straordinarie in oggetto, relativamente ai divieti connessi con l’abbruciamento residui vegetali, si continuano ad adottare le disposizioni introdotte con la Legge regionale n. 15/2018.
Norme che dispongono un divieto di abbruciamento per il periodo: 01 novembre – 31 marzo, ma con la possibilità, per i Sindaci delle aree interessate, di concedere deroghe per un massimo di 30 giorni anche non consecutivi.
Ritenendo che le citate limitazioni siano eccessivamente penalizzanti per il settore agricolo, comportando il potenziale rischio di generare significative problematiche per quanto concerne sia la gestione del ciclo produttivo, che la conseguente tenuta economica aziendale, sono state presentate, ai competenti Assessorati della Regione Piemonte, puntuali proposte di revisione/modifica e sollecitata una risposta, affinché possano essere fornite indicazioni specifiche entro l’effettivo avvio della prossima campagna agraria, essendo prossima la data in cui si procederà con la semina delle colture autunno vernine. L’esigenza rilevata è che occorre trovare un punto di equilibrio, in modo tale che le limitazioni (purtroppo necessarie) possano essere distribuite in modo più equo tra i vari settori ed a livello territoriale, cosicché sia possibile intervenire laddove se ne dovesse registrare l’effettiva necessità, evitando di coinvolgere areali troppo estesi.
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22.09.2020
L’intervento è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con lo scopo di valorizzare e potenziare il ruolo delle donne in agricoltura, attraverso una dotazione finanziaria che per l’annualità 2020 si attesta in € 15 milioni.
Con il successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 09 luglio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2020), sono state definite specifiche disposizioni.
L’ultimo passo per rendere operativo l’intervento (Misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura) è stata l’approvazione e, conseguente, pubblicazione delle Istruzioni Applicative da parte di ISMEA. Un regime di aiuto avente lo scopo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la realizzazione di progetti imprenditoriali, attraverso la concessione di un mutuo a tasso zero, dell’importo nominale massimo di € 300 mila e della durata compresa tra un minimo di 5 anni, e fino a 15 anni (comprensivi del periodo di pre-ammortamento)
Di seguito le principali caratteristiche della misura agevolativa, avente in ISMEA il soggetto gestore:
Mutuo, in ogni caso, dell’importo nominale non superiore a € 300 mila e di durata variabile da un minimo di 5, ad un massimo di 15 anni, comprensivi del periodo di pre-ammortamento (il cui rimborso è previsto avvenga in rate costanti posticipate);
i) miglioramento del rendimento e della sostenibilità aziendale,
ii) miglioramento delle condizioni agronomiche ed ambientali,
iii) igiene e benessere degli animali,
iv) realizzazione e miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e modernizzazione dell’agricoltura.
Spese ammissibili risultano essere:
Rientrano, invece, tra i costi non ammissibili:
- la beneficiaria, al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, è tenuta ad apportare una quota di capitale proprio (anche mediante la stipula di un ulteriore finanziamento) in misura non inferiore al 20% del valore delle spese ritenute ammissibili;
- parallelamente è richiesto il rilascio di garanzie su beni immobili (o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta) il cui valore sia pari (almeno) al 120% dell’importo nominale del mutuo agevolato concesso da ISMEA (e per la medesima durata del piano di ammortamento).
Le domande di sostegno presentate è previsto vengano istruite, da ISMEA, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione (bando a sportello).
Alla domanda di ammissibilità (da gestire integralmente sul portale ISMEA previo accreditamento) è stabilito debba essere allegato anche uno studio di fattibilità del progetto.
A fronte dell’ammissione all’agevolazione (provvedimento di concessione del mutuo agevolato), prevista la sottoscrizione del contratto di finanziamento, la cui erogazione è disposto avvenga in un’unica soluzione.
La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro 12 o 24 mesi (in base a quanto previsto nel contratto di mutuo) decorrenti dalla data di ammissione all’intervento.
Il mancato rispetto di tali tempistiche (così come, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento di una rata per oltre un anno, la destinazione ad usi diversi rispetto a quelli previsti nel progetto dei beni realizzati/acquistati o il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e controllo) comporta la revoca dell’agevolazione.
In quanto concessa in attuazione del Regolamento Ue n. 702/2014 tale misura di sostegno risulta cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione assunta da ISMEA.
Per ulteriori approfondimenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
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