21.12.2021

IL PSR A SOSTEGNO DELLA MULTIFUNZIONALITA’: APERTO IL BANDO PER LA CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 31 marzo 2022

L’operazione prevede la possibilità di ottenere un sostegno (consistente in un contributo a fondo perduto) per la realizzazione di investimenti finalizzati a diversificare l’attività agricola, in riferimento a specifici ambiti.

Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli o coadiuvanti familiari dello stesso, che diversificano l’ambito di intervento aziendale avviando un’attività extra agricola.

Le aziende devono possedere partita IVA riferita al settore agricolo ed essere iscritte al Registro Imprese (ad eccezione dei previsti casi di esenzione).

Parallelamente l’attività principale deve essere finalizzata alla produzione di prodotti rientranti nell’Allegato I del TFUE (cosiddetti prodotti agricoli) e svolta con carattere imprenditoriale.

Settori di diversificazione dell’attività aziendale interessati, risultano essere:

- Agriturismo

(limitatamente ad aziende agricole che hanno, o che acquisiranno successivamente alla realizzazione dell’intervento oggetto della richiesta di sostegno, titolo alla pratica dell’agriturismo secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 1/2019 e relativi atti applicativi entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo);

- Fattorie Didattiche

(limitatamente ad aziende agricole iscritte all’Elenco regionale delle fattorie didattiche o che vi si iscriveranno successivamente alla realizzazione dell’intervento oggetto della richiesta di sostegno entro la data della richiesta di accertamento finale per la liquidazione del saldo, pena la revoca del contributo);

- Agricoltura sociale

(subordinato alla iscrizione - entro la presentazione della prima domanda di pagamento - dell’azienda all’Elenco previsto dalla Legge Regionale 1/2019 delle aziende che praticano attività di agricoltura sociale; fino alla attivazione di detto Elenco, attualmente non ancora operativo, è ammessa la presentazione da parte della azienda richiedente di idonea documentazione comprovante il fatto che l’attività di agricoltura sociale è espletata nel quadro di accordi e/o programmi di intervento con i servizi pubblici socio-assistenziali e/o le Aziende sanitarie locali).

Tipologie previste:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa;

b) prestazioni ed attività sociali e di servizio a supporto delle comunità locali, attraverso l’utilizzo delle risorse riconducibili all’impresa agricola (rientrano in tale categoria, a titolo indicativo, i servizi per l’infanzia – agriasilo – o per soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli);

c) servizi che affiancano e supportano terapie mediche e riabilitative attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (un esempio è rappresentato dalla pet-therapy);

- Trasformazione dei propri prodotti agricoli in prodotti finali destinati all’alimentazione umana non inclusi nell’Allegato I del TFUE

Il prodotto da trasformare deve essere prodotto primario agricolo (incluso nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) prodotto per almeno il 66% dall’impresa agricola richiedente.

In termini generali le categorie di investimenti ammissibili riguardano:

1) la realizzazione di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo per una superficie massima complessiva di 100 mq (compreso l’eventuale ampliamento massimo del 10%);

2) la realizzazione (ovvero ristrutturazione) di impianti sanitari, elettrici, idrici, termici entro il limite massimo del 40% della spesa totale richiesta per gli interventi di cui al punto precedente;

3) l’acquisto di attrezzature specifiche per lo svolgimento dell’attività connessa prevista (agriturismo: attrezzature per la preparazione dei pasti / fattorie didattiche: attrezzature specifiche per l’attività didattica / agricoltura sociale: attrezzature specifiche per lo svolgimento delle attività di diversificazione in ambito sociale / trasformazioni produzioni aziendali: attrezzature specifiche per lo svolgimento delle attività di trasformazione).

Relativamente alla categoria di cui al punto 1), il limite di 100 mq di superficie massima è riconducibile al progetto aziendale, ovvero alla domanda di sostegno, anche nel caso in cui sia prevista la realizzazione di interventi riguardanti più di un’attività connessa tra quelle indicate.

Il termine per il completamento degli investimenti ammessi a contributo è fissato in 12 mesi, elevato a 18 mesi per le zone di montagna (possibile richiedere, se giustificata, una proroga della durata massima di 3 mesi, così come è previsto possa essere presentata una sola domanda di variante).

L’agevolazione ottenibile consiste in un contributo a fondo perduto nella percentuale del 40% delle spese ammissibili.

Sostegno elevato al 50% in caso di investimenti realizzati in zona montana o da giovani imprenditori agricoli.

Il limite minimo di spesa ammissibile è fissato in € 25 mila (€ 15 mila per le aree di montagna).

La spesa massima ammissibile è fissata in € 150 mila per domanda di sostegno.

L’intervento in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del regime del de minimis ordinario di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013 (plafond disponibile per impresa: € 200 mila in un triennio).

Tale contributo non risulta essere cumulabile con altri eventuali aiuti (a valere sulle medesime spese).

Non è previsto possano essere ammesse a contributo:

- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (da presentare entro il 31 marzo 2022);

- i costi ammissibili non fatturati.

La dotazione finanziaria dell’Operazione si attesta in € 4,9 milioni.

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22.11.2021

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA E AMMONIACA: APERTO IL BANDO 2021

Prevista la possibilità, in attuazione dell’Operazione 4.1.3 del Programma Sviluppo Rurale, di presentare le domande di sostegno fino al 15 marzo 2022

L’Operazione sostiene le aziende che scelgono di migliorare le proprie performance ambientali introducendo soluzioni ottimizzate per la gestione dei reflui zootecnici e digestati, nonché per rendere più efficiente la gestione della fertilizzazione, adottando tecniche di concimazione organica a basso impatto ambientale.

Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche, che giuridiche, singoli o associati (iscritti al Registro Imprese ed in possesso della qualifica di agricoltore attivo).

Relativamente ai soggetti collettivi (ovvero alla realizzazione di investimenti per uso condiviso), il requisito di IAP deve essere detenuto da tutti partecipanti all’investimento (ad eccezione del soggetto collettivo stesso).

Rientrano tra i beneficiari anche i giovani agricoltori, singoli o associati, di età compresa tra 18 (compiuti) e 41 (non compiuti) anni, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda, aderendo al PSR (ovvero all’Operazione 6.1.1 o al Progetto Integrato), risultando in posizione ammissibile e finanziabile, o ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse pubbliche, nelle graduatorie vigenti.

All’atto della presentazione della domanda di sostegno, inoltre, i richiedenti, qualora interessati, devono dimostrare di rispettare: i) la normativa regionale in materia di Direttiva Nitrati; ii) le prescrizioni disposte dall’autorizzazione integrata ambientale.

A livello generale sono da intendersi ammissibili a sostegno e seguenti tipologie di interventi:

- Investimenti volti a ridurre l’emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento e di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;

- Investimenti volti a ridurre le emissioni ammoniacali durante la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici e dei digestati;

quindi sia di tipo edilizio, che riconducibili all’acquisto di macchine ed attrezzature.

In termini più specifici rientrano tra gli interventi ammissibili:

- la realizzazione di coperture, anche antipioggia, sopra le strutture di stoccaggio;

- l'acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione con tecniche a bassa emissività (interratori, rasoterra, sottocotico);

- la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive rispetto alle capacità minime prescritte dalla normativa vigente;

- la copertura dei paddock;

- l'acquisto di separatori solido/liquido;

- l'acquisto di attrezzature per la movimentazione e la gestione, compresi gli spandiletame;

- la riduzione del consumo d'acqua nelle stalle;

- per i soli giovani agricoltori insediati da non più di 24 mesi, gli interventi necessari al rispetto di norme obbligatorie.

Il sostegno consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura del 40% della spesa ammissibile.

Aliquota che può essere integrata:

- di 10 punti percentuali per gli investimenti collettivi ad uso comune;

- di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori (aventi le caratteristiche sopra indicate);

- di 10 punti percentuali qualora gli investimenti siano realizzati in zona montana;

- di 5 punti percentuali per le imprese che aderiscono, per l’anno 2021, all’Operazione 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera) del PSR.

I costi sostenuti per poter essere ritenuti ammissibili devono essere compresi tra un minimo di € 10 mila ed un massimo di € 60 mila.

Limite massimo incrementato a € 90 mila in presenza di più di un intervento e/o realizzazione di una copertura fissa su struttura di stoccaggio per materiali non palabili.

In caso di investimenti collettivi, i suddetti parametri sono così articolati: investimento minimo € 30 mila; spesa massima € 100 mila (€ 150 mila in presenza di più di un intervento).

Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati entro 12 mesi  della data di ammissione a sostegno (18 mesi per le zone montane).

Prevista la possibilità di presentare una sola domanda di variante, così come una richiesta (motivata) di proroga per un periodo di massimo di 3 mesi.

Il contributo in oggetto è cumulabile, in relazione alle medesime tipologia di spesa, entro le percentuali di sostegno previste dall’Allegato II del Regolamento Ue n. 1305/2013 (ovvero entro la percentuale massima del 90%).

La dotazione finanziaria del bado si attesta in € 9,2 milioni.

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9.11.2021

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: APERTI I BANDI A SUPPORTO DEI GIOVANI IMPRENDITORI, DEL MIGLIORAMENTO AZIENDALE E PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE

Progetto Integrato, ovvero sostegno ai piani di sviluppo aziendale pianificati da giovani imprenditori neo-insediati, supporto ai progetti di miglioramento aziendale e difesa attiva dalle avversità atmosferiche: possibile presentare le domande

GIOVANI IMPRENDITORI

Aperto il bando finalizzato a sostenere le iniziative di sviluppo aziendale che intendono attuare i giovani imprenditori agricoli (di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti) insediatisi in qualità di “capo d’azienda” da non oltre 24 mesi.

Intervento che oltre a prevedere il riconoscimento di un contributo, una tantum, in relazione alla fase di insediamento, si pone l’obiettivo di promuovere la realizzazione di investimenti riconducibili all’acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e modernizzazione di fabbricati strumentali all’attività d’impresa e dei relativi impianti, nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l’impianto di coltivazioni legnose.

L’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto, in misura pari al 50% del valore dell’investimento ritenuto ammissibile (percentuale incrementata di 10 punti percentuali se gli investimenti sono realizzati in zona montana).

Le domande di sostegno, ovvero la documentazione riguardante le caratteristiche del Piano Aziendale che si intende realizzare, possono essere presentare da parte dei potenziali beneficiari fino al 20 dicembre 2021.

La dotazione dell’intervento si attesta in complessivi 45,6 milioni di euro.

MIGLIORAMENTO AZIENDALE

In questo caso il termine entro il quale è possibile presentare domanda di sostegno è fissato al 31 gennaio 2022.

Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali, ovvero in possesso della qualifica di IAP (che risultino rispettare anche i requisiti di “agricoltore in attività”), sia persone fisiche, che giuridiche, singoli o associati (senza alcun vincolo in termini di età).

L’intervento si pone l’obiettivo, attraverso un contributo a fondo perduto in misura pari al 40% del valore delle spese ritenute ammissibili (percentuale incrementata di 10 punti percentuali, qualora gli investimenti siano realizzati in zona montana), di migliorare il rendimento globale delle imprese agricole piemontesi, sostenendo la realizzazione di interventi di sviluppo strumentali all’attività produttiva e di impresa, sia in relazione al capitale fondiario, che a quello agrario dell’azienda.

Rientrano in tale casistica anche gli investimenti collettivi, ovvero realizzati da un unico soggetto giuridico, ma a servizio di più imprese agricole (a condizione che il soggetto capo-fila, sia stato costituito antecedentemente al 01 luglio 2021).

La dotazione del bando è pari a complessivi 28 milioni di euro.

RETI ANTIGRANDINE

L’obiettivo è quello di sostenere le imprese agricole piemontesi che intendono attuare un’azione di prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, tramite l’impiego di impianti di protezione con reti anti-grandine.

Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di “agricoltore in attività”.

Il sostegno ottenibile consiste in un contributo in conto capitale, pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

La dotazione finanziaria complessiva del bando si attesta in 3 milioni di euro.

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 15 marzo 2022.

INVESTIMENTI CON FUNZIONE ANTIBRINA

L’azione è finalizzata a sostenere gli investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, con specifico riferimento all’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione anti-brina, con lo scopo di prevenire i danni da gelo.

Anche in questo caso soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di “agricoltore in attività”.

Il sostegno ottenibile consiste in un contributo in conto capitale, pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

In termini generali sono da intendersi esclusi gli interventi di protezione che riguardino frutteti o vigneti non professionali, irrazionali, misti, i prati arborati e le alberature sparse (i medesimi limiti sono da intendersi applicabili agli investimenti per la realizzazione di impianti anti-grandine).

Le risorse disponibili ammontano a complessivi 1,5 milioni di euro. Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 15 marzo 2022.

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28.10.2021

DISTRIBUZIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI: DAL 1° NOVEMBRE SCATTANO LE LIMITAZIONI

Sulla base di disposto dall’articolo 25 del Regolamento 10/R del 2007, a decorrere dal prossimo 01 novembre, per quanto concerne le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) è prevista la riattivazione del cosiddetto Bollettino Nitrati (avente cadenza bi-settimanale – pubblicazione nelle giornate del lunedì e giovedì).

Il periodo di applicazione riguarda i mesi di novembre e febbraio (per un periodo di divieto pari a complessivi 28 giorni, anche non continuativi).

A decorrere dal 01 dicembre, invece, il divieto è continuativo per un arco temporale di 62 giorni (ovvero fino al 31 gennaio).

Il bollettino è da ritenersi applicabile in relazione alla distribuzione in campo di liquami e digestati non palabili, materiali assimilati ai liquami e acque reflue, quando distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale o su terreni con residui colturali.

Parallelamente, si evidenzia che:

- è comunque sempre vietato lo spandimento su suoli gelati, innevati, con falda affiorante o saturi d'acqua;

- in caso di distribuzione su suolo nudo, il divieto di distribuzione è applicabile dal 1 novembre al 28 febbraio di ogni anno.

(link utile per la consultazione del Bollettino Nitrati: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/lutilizzo-agronomico-dei-reflui-zootecnici-dei-digestati - funzione: La bacheca dei bollettini)

A fronte di quanto sopra si evidenzia che per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. del 26 febbraio 2021 in materia di Misure straordinarie per la tutela della Qualità dell’Aria, per tutti i 947 comuni rientranti nell’ambito degli areali Pianura e Collina, è stato introdotto il cosiddetto meccanismo del semaforo (rilevazioni effettuate su base previsionale, tre volte a settimana) – link per la consultazione: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/

In caso, quindi, di attivazione del primo livello di allerta, è da ritenersi applicabile la seguente, ulteriore, limitazione:

divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati.

Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;

iniezione profonda (solchi chiusi);

sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:

·  spandimento a raso in strisce;

·  spandimento con scarificazione.

Ne consegue che al fine di verificare, nelle aree interessate (ovvero in primis le ZVN), l’eventuale possibilità di distribuzione degli effluenti zootecnici, risulta necessario considerare l’andamento di entrambe i suddetti metodi di rilevazione.

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15.09.2021

PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALTA’ DELL’ARIA: DAL 15 SETTEMBRE LIMITAZIONI NUOVAMENTE EFFICACI

Il periodo di applicazione si concluderà il prossimo 15 aprile 2022. I divieti riguardano la distribuzione di fertilizzanti contenenti azoto e lo spandimento degli effluenti zootecnici, oltre alla combustione all’aperto di paglie e residui vegetali

Le motivazioni sono da ricondursi alla procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia per il superamento dei limiti fissati in relazione all’inquinamento atmosferico generato dalle polveri sottili, oltre che alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea lo scorso 10 novembre 2020.

Una condizione che interessa, innanzitutto le regioni del Bacino Padano e che impone l’adozione di specifici interventi destinati ad incidere anche sul regolare svolgimento delle attività agricole e zootecniche.

In tal senso la Regione Piemonte con un provvedimento assunto lo scorso 26 febbraio, ha definito le misure straordinarie in materia di qualità dell’aria.

Disposizioni che entreranno in vigore dal 15 settembre e che dovranno essere rispettate fino al prossimo 15 aprile 2022.

Tre gli ambiti direttamente interessati, ovvero la mobilità veicolare, il riscaldamento domestico e l’agricoltura.

Sono complessivamente 947 i comuni piemontesi coinvolti, riconducibili alle aree riguardanti l’agglomerato di Torino, la zona di pianura e la zona collinare. Risultano, quindi esclusi, i territori ricadenti in Comuni facenti parte dell’area montana (per verificare l’elenco dei Comuni piemontesi interessati, clicca qui).

L’attivazione delle misure è previsto avvenga sulla base delle previsioni formulate dall’ARPA Piemonte, attraverso un bollettino aggiornato tre volte a settimana nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, con lo scopo di prevenire il superamento del valore limite giornaliero di polveri sottili. Bollettino con cui sono elaborate le previsioni inerenti l’attivazione di specifici livelli di allerta, al cui raggiungimento è stabilito sia necessario rispettare le limitazioni recentemente introdotte (link utile per la consultazione: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/).

Nello specifico per quanto concerne il settore agricolo le misure straordinarie da rispettare, al raggiungimento del primo livello di allerta (colore arancio) prevedono:

  • divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto (di cui al D. Lgs. n. 75/2010), ad eccezione delle distribuzioni effettuate con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
  • divieto di spandimento liquami zootecnici, letami e materiali ad essi assimilati (reflui e digestati, sia palablili, che non palabili), fatte salve le distribuzioni effettuate con iniezione diretta o interramento immediato, contestuale alla distribuzione.

In termini più ampi, inoltre, per l’intero periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile è sempre vietato l’abbruciamento di residui vegetali; per quanto concerne il settore risicolo, tale limitazione interessa un periodo più ampio, compreso tra il 1° settembre ed il 15 aprile.

Sono fatte salve esigenze connesse ad emergenze fitosanitarie (su indicazione dell’autorità competente), così come le aree risicole con suoli asfittici.

Per quanto concerne, invece, la zona di Montagna, stante la non inclusione nell’ambito delle aree in cui si applicano le misure straordinarie in oggetto, relativamente ai divieti connessi con l’abbruciamento residui vegetali, si continuano ad adottare le disposizioni introdotte con la Legge regionale n. 15/2018.

Norme che dispongono un divieto di abbruciamento per il periodo: 01 novembre – 31 marzo, ma con la possibilità, per i Sindaci delle aree interessate, di concedere deroghe per un massimo di 30 giorni anche non consecutivi.

Ritenendo che le citate limitazioni siano eccessivamente penalizzanti per il settore agricolo, comportando il potenziale rischio di generare significative problematiche per quanto concerne sia la gestione del ciclo produttivo, che la conseguente tenuta economica aziendale, sono state presentate, ai competenti Assessorati della Regione Piemonte, puntuali proposte di revisione/modifica e sollecitata una risposta, affinché possano essere fornite indicazioni specifiche entro l’effettivo avvio della prossima campagna agraria, essendo prossima la data in cui si procederà con la semina delle colture autunno vernine. L’esigenza rilevata è che occorre trovare un punto di equilibrio, in modo tale che le limitazioni (purtroppo necessarie) possano essere distribuite in modo più equo tra i vari settori ed a livello territoriale, cosicché sia possibile intervenire laddove se ne dovesse registrare l’effettiva necessità, evitando di coinvolgere areali troppo estesi.

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15.09.2021

CERTIFICATI PRODOTTI FITOSANITARI IN SCADENZA NEL 2020 e 2021: PROROGATA LA VALIDITA’

La disposizione è contenuta nella legge n. 21 del 26 febbraio 2021: la validità dei certificati di abilitazione per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (ovvero dei cosiddetti “patentini fitofarmaci”) in scadenza nell’annualità 2021 è stata prorogata di 12 mesi e, comunque, almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Quindi con l’obiettivo di garantire l’efficienza e la continuità di una filiera di strategica rilevanza come quella agro-alimentare, il legislatore in relazione alle abilitazioni in scadenza tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre 2021, ha inteso adottare il medesimo comportamento definito in riferimento all’annualità 2020.

Parallelamente il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ha determinato un ulteriore ampliamento della validità delle abilitazioni acquisite nel 2015 (nel merito si ricorda che il periodo di validità questi certificati è fissato, in termini ordinari, in cinque anni).

Sotto questo punto di vista con un recente comunicato la Regione Piemonte ha fornito le seguenti indicazioni:

  • Certificati rilasciati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2015 ed il dicembre 2015 : tali abilitazioni sono da ritenersi valide fino al 31 marzo 2022 (stante l’attuale scadenza dello stato di emergenza) – entro tale data, quindi, i soggetti interessati è necessario frequentino un corso di rinnovo;
  • Certificati rilasciati dal 01 gennaio 2016 al 01 aprile 2016: sono da ritenersi validi fino al 31 marzo 2022 (per le medesime motivazioni sopra indicate);
  • Certificati rilasciati dal 02 aprile 2016 al 31 dicembre 2016: la relativa validità è prorogata di 12 mesi rispetto alla scadenza ordinaria.

Naturalmente i termini sopra indicati potrebbero variare, qualora venisse modificata la data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata – come precisato – al 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne, invece, i certificati rilasciati a decorrere dal 01 gennaio 2017 (ovvero in scadenza dal 01 gennaio 2022), non è prevista alcuna proroga riguardante il periodo di validità.

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3.02.2021

INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA: UNA SFIDA ALLA BASE DELLA NUOVA PAC (periodo di programmazione 2023-2027)

Il modello Akis rappresenta un sistema di “conoscenza” e “innovazione” in campo agricolo che avrà un ruolo strategico nella prossima programmazione della Pac. Esso ha origine dall’acronimo “Agricultural Knowledge and Innovation System” (Sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo) che indica, appunto, l’integrazione tra questi due elementi.

Il nuovo approccio vede infatti l’Akis come un sistema interconnesso di servizi di consulenza e innovazione a supporto del settore agricolo. Una rete in cui opereranno in modo sinergico attori chiave, quali: imprese agricole (attori principali), consulenti, ricercatori, imprese di comunicazione, unitamente alle Organizzazioni di categoria.

Un modello che Coldiretti intende sviluppare attraverso un modello che ha l’obiettivo di integrare i servizi di consulenza e con il sistema dell’innovazione, con lo scopo di ottimizzare il processo di attuazione della Pac, per realizzare un’agricoltura orientata al futuro, sostenibile e competitiva.

Secondo quanto emerge dall’analisi delle proposte normative per la futura Pac, infatti, il trasferimento delle conoscenze rappresenta un elemento fondamentale da sviluppare in connessione al tema dell’Innovazione.

Alla base di tale modello si consolida l’approccio Botton-up, ovvero l’avvio di processi che abbiano origine, direttamente, dai reali fabbisogni evidenziati dal tessuto produttivo.

INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Verso il modello AKIS (Analisi dei fabbisogni del tessuto produttivo agricolo ed agroalimentare italiano)

(Clicca per consultare la pubblicazione)

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22.09.2020

DONNE IN CAMPO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

L’intervento è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), con lo scopo di valorizzare e potenziare il ruolo delle donne in agricoltura, attraverso una dotazione finanziaria che per l’annualità 2020 si attesta in € 15 milioni.

Con il successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 09 luglio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2020), sono state definite specifiche disposizioni.

L’ultimo passo per rendere operativo l’intervento (Misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura) è stata l’approvazione e, conseguente, pubblicazione delle Istruzioni Applicative da parte di ISMEA. Un regime di aiuto avente lo scopo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la realizzazione di progetti imprenditoriali, attraverso la concessione di un mutuo a tasso zero, dell’importo nominale massimo di € 300 mila e della durata compresa tra un minimo di 5 anni, e fino a 15 anni (comprensivi del periodo di pre-ammortamento)

Di seguito le principali caratteristiche della misura agevolativa, avente in ISMEA il soggetto gestore:

  • La finalità è quella di favorire lo sviluppo ed il consolidamento di imprese (micro, piccole e medie in qualsiasi forma costituite) condotte ed amministrate da donne, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli;
  • L’intervento si concretizza nella possibilità di ottenere un finanziamento, ovvero un mutuo agevolato (erogato direttamente da ISMEA) a tasso zero, per un importo non superiore al 95% delle spese ammissibili;

Mutuo, in ogni caso, dell’importo nominale non superiore a € 300 mila e di durata variabile da un minimo di 5, ad un massimo di 15 anni, comprensivi del periodo di pre-ammortamento (il cui rimborso è previsto avvenga in rate costanti posticipate);

  1. I progetti di sviluppo o consolidamento di aziende agricole (ovvero che esercitano esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c., in base a quanto desumibile dal Registro imprese) condotte da imprenditrici (iscritte alla gestione previdenziale agricola) devono perseguire  i seguenti obiettivi/finalità:

i) miglioramento del rendimento e della sostenibilità aziendale,

ii) miglioramento delle condizioni agronomiche ed ambientali,

iii) igiene e benessere degli animali,

iv) realizzazione e miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e modernizzazione dell’agricoltura.

Spese ammissibili risultano essere:

  • lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare;
  • le opere agronomiche, le opere edilizie e gli oneri per il rilascio delle relative concessioni;
  • l'acquisto di macchinari, attrezzature e la realizzazione impianti;
  • l'acquisto di beni pluriennali;
  • l'acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell'investimento da realizzare;
  • i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione dello studio di fattibilità, non può superare il 12% dell'investimento da realizzare;
  • la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda beneficiaria, funzionali al progetto proposto.

Rientrano, invece, tra i costi non ammissibili:

  • l’acquisto di diritti di produzione, l’acquisto di animali;
  • gli investimenti di sostituzione di beni esistenti, così come l’acquisto di beni usati;
  • la costruzione o ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l’attività prevista nel progetto aziendale;
  • i lavori in economia;
  • l’Imposta sul Valore Aggiunto (ad eccezione dei casi in cui la stessa non sia recuperabile);
  • gli interventi effettuati prima della data di ammissione all’agevolazione.

- la beneficiaria, al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, è tenuta ad apportare una quota di capitale proprio (anche mediante la stipula di un ulteriore finanziamento) in misura non inferiore al 20% del valore delle spese ritenute ammissibili;

- parallelamente è richiesto il rilascio di garanzie su beni immobili (o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta) il cui valore sia pari (almeno) al 120% dell’importo nominale del mutuo agevolato concesso da ISMEA (e per la medesima durata del piano di ammortamento).

Le domande di sostegno presentate è previsto vengano istruite, da ISMEA, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione (bando a sportello).

Alla domanda di ammissibilità (da gestire integralmente sul portale ISMEA previo accreditamento) è stabilito debba essere allegato anche uno studio di fattibilità del progetto.

A fronte dell’ammissione all’agevolazione (provvedimento di concessione del mutuo agevolato), prevista la sottoscrizione del contratto di finanziamento, la cui erogazione è disposto avvenga in un’unica soluzione.

La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro 12 o 24 mesi (in base a quanto previsto nel contratto di mutuo) decorrenti dalla data di ammissione all’intervento.

Il mancato rispetto di tali tempistiche (così come, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento di una rata per oltre un anno, la destinazione ad usi diversi rispetto a quelli previsti nel progetto dei beni realizzati/acquistati o il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e controllo) comporta la revoca dell’agevolazione.

In quanto  concessa in attuazione del Regolamento Ue n. 702/2014 tale misura di sostegno  risulta cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione assunta da ISMEA.

Per ulteriori approfondimenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152

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