2.11.2022
Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) la gestione degli spandimenti in campo, nella stagione autunnale-invernale, è soggetta a specifiche limitazioni, regolamentate nei mesi di novembre e febbraio da un bollettino agro-meteo
Le norme in materia di Direttiva Nitrati, con specifico riferimento alla distribuzione, in ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati), di liquami, materiali ad essi assimilati, digestati non palabili ed acque reflue, su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-vernini, colture arboree inerbite, covercrops), ovvero su terreni con residui colturali, dispongono un divieto di 90 giorni così articolato (ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento 10/R 2007):
- 62 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre e fino al 31 gennaio;
- 28 giorni di divieto, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio (nel periodo compreso tra il 01/11 ed il 30/11 e tra il 01/02 ed il 28/02), correlati all’andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo modalità operative definite dalla Direzione Agricoltura, d’intesa con la Direzione Ambiente (ovvero sulla base della pubblicazione di uno specifico bollettino).
La valutazione (attraverso il suddetto bollettino agro-meteo) della possibilità o meno di distribuire viene svolta per macro-aree, sulla base delle caratteristiche dei suoli, del grado di saturazione idrica raggiunto e delle previsioni meteo.
Da quest'anno, inoltre, il bollettino si integra maggiormente con le previsioni del Semaforo per la Qualità dell’Aria, aumentando la propria frequenza in termini di pubblicazione (da due a tre volte la settimana, con aggiornamento il lunedì, mercoledì e venerdì) e dettagliando all'interno di ciascuna macro-area le zonizzazioni del Piano di qualità dell'aria e l'eventuale attivazione dei vincoli.
Con semaforo arancione o rosso, per le operazioni di fertilizzazione azotata (sia organica che minerale) occorre adottare tecniche a bassa emissione di ammoniaca: iniezione diretta, interramento immediato contestuale alla distribuzione, distribuzione rasoterra seguita da una lavorazione del terreno (svolta con macchine combinate o con macchine separate che operano in modo consequenziale, nel minor lasso di tempo possibile) e, per i prati, distribuzione rasoterra in bande o con scarificatore.
Quando il semaforo è verde, sono adottabili anche le tecniche tradizionali di concimazione. Per approfondimenti possibile consultare il sito della Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/lutilizzo-agronomico-dei-reflui-zootecnici-dei-digestati
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18.05.2022
Disponibile, su base nazionale, un plafond di € 5 milioni, finalizzato a promuovere la realizzazione di investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
L’intervento è finalizzato a sostenere l’acquisto di beni strumentali nuovi (sia materiale, che immateriali) effettuati da parte di imprese agricole, attraverso il riconoscimento di un contributo in conto capitale.
Soggetti beneficiari sono le imprese agricole, che intendono realizzare investimenti riconducibili ad una, o entrambe, le seguenti attività:
- trasformazione di prodotti agricoli;
- commercializzazione di prodotti agricoli.
I requisiti che i soggetti beneficiari devono rispettare sono riconducibili ai seguenti aspetti:
a) iscrizione presso il Registro Imprese, INPS o INAIL;
b) presentazione di una posizione contributiva e fiscale regolare;
c) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.
Parallelamente le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare un investimento ammissibile, devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.
Non possono, invece, presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti all’ambito della produzione agricola primaria.
L’agevolazione ottenibile consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 30% delle spese ammissibili (beni strumentali nuovi materiale o immateriali, ammortizzabili ), ovvero del 40% qualora l’intervento riguardi l’acquisto di beni strumentali 4.0 di cui agli Allegati A e B della Legge n. 232/2016.
La misura massima del contributo ottenibile, è fissata in € 20 mila (la spesa ammissibile non può essere inferiore a € 5 mila).
Prevista la possibilità, con la medesima domanda, di richiedere il contributo in relazione a spese relative all’acquisto di entrambe le categorie di beni sopra indicate.
In ogni caso ogni impresa agricola può presentare un’unica domanda di sostegno.
Gli investimenti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione ed essere mantenuti in azienda per almeno tre anni, dalla data di erogazione del saldo del contributo (o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato).
Le istanze finalizzate ad ottenere il sostegno a fondo perduto è stabilito possano essere presentate a decorrere dalle ore 10.00 del prossimo 23 maggio e fino alle ore 17.00 del 23 giugno 2022.
Le imprese agricole interessate sono tenute a presentare le domande di concessione – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite PEC, inviando il modulo di domanda debitamente compilato e firmato digitalmente (da parte del titolare/rappresentante legale dell’azienda) all’indirizzo PEC: contributofia@pec.mise.gov.it. Aspetto, quest’ultimo, che riveste una primaria importanza, considerando che il processo di istruttoria e valutazione delle istanze è disposto sia gestito mediante procedura a sportello, ovvero secondo l’ordine cronologico di presentazione.
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